Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O.P.C.M. 23/03/2006 n. 3506

3. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo il codice CER «190501» è aggiunto il seguente codice CER «,190503».

4. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3479 del 14 dicembre 2005 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale in servizio presso la struttura del Commissario delegato proveniente da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza ».

5. In conseguenza della risoluzione dei contratti relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, così come convertito nella legge del 27 gennaio 2006, n. 21, e tenuto conto, altresì, della conseguente decadenza delle convenzioni preliminari stipulate dalla Fibe Spa e da Fibe Campania Spa per la cessione dell'energia elettrica al gestore del sistema elettrico (GRTN) e dei successivi atti integrativi, ed al fine di assicurare il mantenimento delle agevolazioni tariffarie sulla cessione dell'energia elettrica di cui al Cip 6/1992 a favore dei nuovi aggiudicatari del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, anche salvaguardando la redditività degli investimenti necessari alla realizzazione di termovalorizzatori, all'esito della gara per l'aggiudicazione del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, così come convertito nella legge del 27 gennaio 2006, n. 21, il gestore del sistema elettrico (GRTN) è tenuto a stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti di affidamento del predetto servizio, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, con gli aggiudicatari del servizio.

6. Gli incentivi tariffari in questione si applicano alla produzione di energia elettrica mediante termovalorizzazione dei rifiuti prodotti negli impianti autorizzati ad attività di selezione prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuto urbano residuale da raccolta differenziata localizzati nella regione Campania.

7. La S.p.a. Terna è tenuta a progettare ed eseguire, con oneri a carico dei predetti affidatari la linea di allacciamento tra l'impianto di produzione di OPCM 23/03/2006 n. 3506 – Disposizioni urgenti di protezione civile. energia elettrica mediante termovalorizzazione dei rifiuti, e la rete nazionale, nel termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla concessione di tutte le autorizzazioni necessarie.

8. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2560 del 2 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

9. Ai fini della realizzazione degli interventi e per il perseguimento degli obiettivi individuati nel decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, così come convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, il Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania si avvale delle risorse finanziarie e delle somme non utilizzate dai comuni, dai consorzi dei comuni e dalle comunità montane della regione Campania, ai sensi degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, in deroga alle procedure ed alle finalità ivi previste.

10. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasferire nella contabilità speciale del Commissario delegato le risorse finanziarie di cui al comma 9.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assegnare alla provincia di Campobasso la somma di euro 160.000,00, per la realizzazione degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria da realizzarsi nella sede temporanea del liceo scientifico del comune di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso.

2. Gli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3486 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere realizzati, se autorizzati dal Dipartimento della protezione civile, anche dai sindaci dei comuni interessati.

3. Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui ai presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata l'esistenza dell'occorrente disponibilità.

Art. 9.

1. Le risorse derivanti dall'utilizzo del contributo annuo di Euro 300.000,00 per quindici anni, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3364 del 29 settembre 2005, destinato agli interventi connessi con la dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, possono essere utilizzate dalla regione Marche, nel limite di Euro 2.794.340,60, per gli interventi connessi con la dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, indicata nel medesimo allegato, nel rispetto delle condizioni previste dalla citata ordinanza.

Art. 10.

1. Al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, il Dipartimento regionale della protezione civile della regione Basilicata, in relazione al dissesto in atto che interessa il centro abitato del comune di Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, e di cui in premessa, provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'espletamento degli studi e delle indagini geognostiche necessarie alla individuazione delle cause che hanno determinato il dissesto, nonchè alla realizzazione delle opere urgenti ed indifferibili che in conseguenza di tali attività si renderanno necessarie.

2. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, si provvede nel limite di euro 300.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile del quale è stata accertata l'esistenza della occorrente disponibilità.

Art. 11.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente le situazioni di criticità determinatesi in conseguenza degli eventi alluvionali che il 7 novembre 2005 hanno colpito il territorio della provincia di Brindisi, e di cui alla nota regionale del 7 febbraio 2006 citata in premessa, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3475 del 2005 provvede per l'attuazione dei necessari interventi urgenti con i poteri di cui alla medesima ordinanza di protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 nel limite massimo di euro 1.000.000,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile del quale è stata accertata l'esistenza della occorrente disponibilità. Le predette risorse finanziarie sono trasferite nella contabilità del Commissario delegato di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, per consentire la realizzazione degli interventi necessari al superamento della situazione di pericolo dovuta all'interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il reticolo OPCM 23/03/2006 n. 3506 – Disposizioni urgenti di protezione civile. idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla, ed in particolare, al fine di superare le principali criticità idrauliche già evidenziate dalla pianificazione di bacino vigente, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri è autorizzato ad erogare alla regione Liguria un contributo complessivo di Euro 17.500.000,00. Alla realizzazione di detti interventi la regione Liguria provvede, in raccordo con il comune di Genova, avvalendosi dell'opera, quale soggetto attuatore, dell'ing. Walter Lupi, direttore del Servizio integrato infrastrutture e trasporti - Settore infrastrutture.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, opera con i poteri e le deroghe conferite ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3344 del 2004, ed è autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilità speciale secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

3. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico al Fondo per la protezione civile, che presenta la necessaria disponibilità.

4. La regione Liguria trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.

Art. 13.

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle attività connesse all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, ancora pendenti avanti alla speciale Sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il presidente della predetta Commissione dispone, in deroga all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, l'assegnazione delle medesime richieste alle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni territoriali di riconoscimento dello status di rifugiato assegnatarie dei predetti incombenti operano a supporto della speciale sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo ed adottano le decisioni secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.

2. In deroga all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, su disposizione del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, le Commissioni territoriali di cui di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere inviate per operare, con gli stessi poteri, nella circoscrizione territoriale di altra Commissione, per l'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

3. In ragione dell'attività di formazione, consulenza e supporto svolta dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati a favore del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, il medesimo Ministero dell'interno è autorizzato ad assegnare, a valere sulle risorse disponibili sull'U.P.B.

4.1.1.0 - capitolo 2255, anno finanziario 2006, un contributo straordinario pari ad euro 300.000,00 alla delegazione per l'Italia, Malta, San Marino e la Santa Sede del predetto Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

4. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno può autorizzare ulteriori quaranta unità di personale direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento del contesto critico in rassegna, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di quaranta ore mensili pro-capite. Il predetto personale è individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno.

5. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui al comma 4 si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'U.P.B. 2.1.1.0 - capitolo 1182 - anno finanziario 2006.

Art. 14.

1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per fronteggiare il grave dissesto geologico che ha causato gravi danni al collegamento viario tra Cupramontana e Staffolo strada provinciale n. 11 dei Castelli e di cui alla nota del presidente della provincia di Ancona citata in premessa, è assegnata al comune di Cupramontana la somma di euro 700.000,00.

 

Pagina 3/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional